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La cessione d'azienda e le regole della pubblica amministrazione

Aggiornamento: 2 mar 2022



Le attività imprenditoriali sono soggette a molteplici norme nazionali e locali che ne disciplinano, ad esempio, i requisiti richiesti per apertura e subingresso e gli obblighi da rispettare nella gestione, come quelli riguardanti la sicurezza o l’igiene.


Il compratore dovrà quindi verificare con attenzione il rispetto di tali obblighi da parte del proprietario/cedente dell’azienda alla quale è interessato. In caso contrario potrebbe avere sorprese poco piacevoli rappresentate da sanzioni come la chiusura temporanea o definitiva.


Da un punto di vista pratico, nessuno sarà disposto a pagare un prezzo per acquisire un’azienda non in regola, tuttavia, la convenienza a farlo potrà dipendere dalla gravità delle irregolarità. Infatti, se talvolta per sanare può bastare un semplice ravvedimento, nei casi più gravi il percorso può risultare molto meno agevole.


La normativa che riguarda le aziende è variegata, a causa delle molteplici tipologie di attività economiche (ognuna con le sue specifiche esigenze e specifici processi produttivi).


In alcuni settori sono stabilite limitazioni alla libertà di nuove aperture, generalmente motivate dall’esigenza di garantire un’omogenea diffusione sul territorio di certi beni e servizi oppure dalla necessità di evitare la proliferazione incontrollata di determinati esercizi in zone di particolare pregio storico e architettonico.



Di seguito alcuni casi più comuni.



  • Rivendite Tabacchi

L’ente competente alle nuove aperture di Tabacchi è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le nuove concessioni sono rilasciate solo a condizione che la zona interessata abbia un numero minimo di abitanti e a condizione che l’esercizio in apertura rispetti una distanza minima dal suo concorrente più vicino. Gli enti che intervengono sono: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comune.



  • Farmacie

Nelle Farmacie, la concessione proviene dalla ASL e il soggetto che gestisce l’esercizio deve avere una specifica autorizzazione alla vendita di farmaci mentre il proprietario o il direttore della Farmacia dovrà essere in possesso del titolo di farmacista. Anche qui sono previsti limiti geografici, in relazione al numero di residenti presenti nella zona di esclusiva. Gli enti che intervengono in questi procedimenti autorizzativi sono: il Comune; La ASL e il Ministero della Salute.



  • Esercizi della ristorazione ubicati in alcuni centri storici (contingentamento delle autorizzazioni).

Nel Centro Storico di Roma, ad esempio, è in vigore una regolamentazione comunale che vieta l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tal caso, gli operatori che hanno intenzione di aprire un esercizio nelle aree contingentate, dovranno necessariamente comprare (rilevare) un’azienda preesistente. Una volta concluso l’atto di cessione, il cessionario potrà richiedere al Comune la voltura dell’autorizzazione.



La conseguenza delle limitazioni è che i prezzi di cessione di queste aziende, rispetto alle altre, sono più stabili subendo meno i ribassi dovuti alle periodiche flessioni di mercato, ciò proprio perché il numero dei punti vendita è regolamentato dalla Pubblica Amministrazione.


L’Autorità inoltre richiede ai titolari il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi che, di fatto, creano un filtro in entrata perché riservano l’esercizio dell’attività solo a chi è in possesso di determinati titoli professionali e/o a chi è in grado di presentare idonee garanzie finanziarie.


In conclusione, tali regolamentazioni stabilizzano la concorrenza, con l’effetto, dal punto di vista dei consumatori, di garantire qualità e reperibilità dei prodotti sul territorio e, dal punto di vista degli esercenti, di garantire una idonea fetta di mercato.



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