Cessione Azienda: Soggetto e Oggetto
Aggiornamento: 23 feb
La legge definisce l’azienda come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (articolo 2555 Codice civile).
Quindi il soggetto della cessione è l’imprenditore e l’azienda viene ceduta passando normalmente da un imprenditore a un altro.
La legge inoltre definisce l’imprenditore come “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 Codice civile).
Nella realtà, molto spesso, le regolamentazioni vigenti richiedono all’imprenditore il possesso di specifiche competenze.

Tali competenze danno il diritto ad essere iscritti in Camera di Commercio - Registro delle Imprese e all’assegnazione della partita IVA ai fini dell’avvio dell’attività.
I requisiti professionali che attestano il possesso di tali competenze sono quelli documentati dalla frequenza di un corso professionale, dal possesso di uno specifico titolo di studio o per aver lavorato presso imprese similari.
Se parliamo di oggetto della cessione cioè dell’azienda, come già detto, essa è definita il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Tale complesso deve essere inteso in senso unitario cioè gestito dall’imprenditore come un tutt’uno per gli scopi aziendali e deve avere i requisiti per ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge per la specifica attività che si svolge.
Parlando delle modalità con cui può avvenire la cessione d’azienda, l’impresa può essere gestita e controllata da un individuo o da una società, di conseguenza il compratore può acquisire l’azienda in due modi:
1) tramite cessione delle quote sociali cioè mirando al controllo del soggetto al quale l’azienda è intestata; ciò avviene con l’acquisizione delle quote di maggioranza della società venditrice;
2) tramite la cessione dell’azienda cioè rilevando l’oggetto, ossia il complesso di beni organizzati con cui l’imprenditore (individuo o società) opera.
Nel caso 1) tutto il patrimonio sociale, compresa l’azienda, passa sotto il controllo del nuovo sottoscrittore delle quote sociali, senza particolari obblighi burocratici, a parte l’atto notarile.
Questo tipo di acquisizione può risultare più conveniente per il compratore, a condizione di svolgere un’approfondita verifica della situazione economico-finanziaria della società.
Ovviamente, se il venditore è un imprenditore individuale, non sarà possibile acquisire il soggetto, perché coincide con una persona fisica.
Va chiarito che ciò che viene trasferito con l’azienda non è solo il complesso dei beni materiali, come gli impianti e le attrezzature, ma anche i contratti di lavoro in essere come, ad esempio, quelli che permettono l’utilizzo di mano d’opera, lavoro concettuale e direzionale. Oltre a questi, però, anche tutti i contratti in essere di qualsiasi altro tipo, come i contratti di locazione degli immobili in cui risiede ed opera l’azienda, i contratti di leasing, i contratti di utenza, ecc.
Il trasferimento di questi contratti, tramite la cessione, deve avvenire nel rispetto delle regole e con le condizioni previste dalla legge.
Per info: Dott. Vincenzo Cortese
